Condominio: omessa convocazione all’assemblea. Onere della prova.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 27 aprile 2016, a fronte della doglianza di un condomino di non aver ricevuto per tempo l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, afferma che spetta al condominio convenuto di dover dare la prova della regolarità di tale comunicazione. Trattandosi, tuttavia, di motivo di annullabilità della deliberazione, dovrebbe essere il condomino attore a dar prova dei fatti da cui risulti l’omessa convocazione.