Separazione consensuale e giudiziale

Con la separazione personale i coniugi pongono il rapporto matrimoniale in una fase di stasi che può rimanere tale, oppure evolvere nel divorzio – più correttamente nella cessazione del matrimonio o degli effetti civili del matrimonio – ovvero, seppur in rari casi, in una riappacificazione.

L’Ordinamento prevede due tipologie di separazione (consensuale o giudiziale) cui si aggiunge una terza tipologia (separazione “di fatto”).

La differenza sostanziale tra le due tipologie di separazione riconosciute dall’Ordinamento risiede nella conflittualità dei coniugi e nella capacità degli stessi di addivenire ad un accordo precedente alla proposizione della domanda di separazione (domanda di separazione consensuale).

Laddove il conflitto non si riesca a risolvere precedentemente alla proposizione della domanda, sarà necessario l’intervento del Tribunale che giudicherà sulle richieste delle parti (separazione giudiziale).