Gratuito patrocinio

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché sussistano i requisiti di ammissione al patrocinio e le pretese non risultino manifestamente infondate.

L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito del processo civile ed anche nel processo penale.

Lo Studio Legale Lamiranda è in grado di valutare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione, predisporre l’opportuna modulistica da presentare alla Segreteria dell’Ordine degli Avvocati competente, nonché, ovviamente, patrocinare a spese dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141

Normativa Gratuito Patrocinio

D.M. 07/05/2015 – aggiornamento importo ammissione