La breve durata del matrimonio non esclude il diritto all’assegno divorzile.

Con la sentenza n. 275 del 10 gennaio 2017, la Corte di Cassazione osserva che presupposto per il riconoscimento dell’assegno divorzile è che il richiedente non abbia redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive. Il criterio relativo alla durata del matrimonio attiene al momento successivo della quantificazione; e ciò sia che l’inadeguatezza dei redditi sia correlata al tenore di vita, goduto durante la convivenza o più in generale in costanza di matrimonio sia che vengano in considerazione altri criteri (ad es. un assegno che permetta una autosufficienza economica all’avente diritto magari con alcune variabili collegate alla sua posizione economico-sociale, oltre che alla possibilità dell’obbligato).