Il fondo patrimoniale è quella convenzione matrimoniale con cui due coniugi o due soggetti uniti civilmente convengono di segregare determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (come per esempio auto, moto, barche, ma anche quote di società a responsabilità limitata), o titoli di credito (come possono per esempio essere delle azioni di società) a far fronte ai bisogni della famiglia.
L’effetto di questa segregazione è quello di sottrarre quei beni all’aggressione da parte di creditori che sono estranei ai bisogni familiari, costituendo quindi una deroga al principio della responsabilità patrimoniale previsto dall’art. 2740 c.c. (secondo cui un soggetto risponde dei suoi debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri).
I creditori quindi non potranno utilizzare quei beni per soddisfare le loro pretese e per questo motivo tale istituto è spesso utilizzato dagli imprenditori a rischio di insolvenza per salvaguardare il patrimonio.
Se l’imprenditore fallisce è però soggetto alla c.d. “revocatoria fallimentare”, prevista dall’art. 64 della Legge Fallimentare che consente di ritenere privi di effetto nei confronti dei creditori tutti quegli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni antecedenti il fallimento.
Non sarebbero però – a norma del medesimo articolo – soggetti alla revocatoria fallimentare i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità.
La Cassazione, a proposito di ciò, con ordinanza del 6 febbraio 2018, n. 2820 ha statuito che la costituzione di un fondo patrimoniale, non integra un adempimento di un dovere giuridico, non essendo un obbligo di legge, ma è a tutti gli effetti un atto a titolo gratuito suscettibile di essere dichiarato inefficace.
A fronte di ciò l’imprenditore potrà sempre dimostrare, al fine di sottrarsi alla azione revocatoria esperita dal curatore fallimentare ex art. 64 Legge Fallimentare, che la segregazione attuata per tramite dell’istituto di cui all’art. 167 c.c., è stata effettuata al sol fine di adempiere un dovere morale.