Il recupero crediti è l’attività che mira ad ottenere il pagamento di un credito (totale o parziale), sia quando il debitore rifiuta di onorarlo, sia quando si trova in una situazione di momentanea difficoltà ad adempiere la propria obbligazione.
Qualora un soggetto, titolare di un credito liquido ed esigibile, voglia procedere per il recupero di quanto dovutogli potrà ricorrere alle seguenti vie:
- Fase Stragiudiziale;
- Fase Giudiziale.
La procedura di recupero crediti “stragiudiziale” consente di evitare l’aggravio di costi e tempi delle vie giudiziali, ma presuppone la collaborazione del debitore.
Il primo passo formale per tentare il recupero stragiudiziale del credito è la diffida e messa in mora del debitore tramite lettera raccomandata. Il debitore viene intimato a pagare la somma dovuta entro un termine determinato, trascorso il quale è possibile avviare l’azione giudiziaria con l’addebito di tutti i maggiori oneri sostenuti.
Se si giunge ad un accordo e il debitore si rende disponibile al pagamento – immediato o rateizzato – lo Studio Legale Lamiranda farà il necessario per cautelare il creditore e garantire il rispetto degli accordi presi.
Il ricorso all’Autorità Giudiziaria è l’ultima via da percorrere quando la fase stragiudiziale non produce alcun risultato.
La scopo della fase giudiziale è quello di ottenere titolo esecutivo, ovvero l’atto o il documento in base al quale è possibile avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
La modalità più rapida e diffusa, per l’ottenimento di un titolo esecutivo è il ricorso per ingiunzione.
Se il creditore è in possesso di prove documentali che attestino il suo diritto, il nostro Ordinamento prevede un procedimento sommario che consente di ottenere, in tempi brevi, un titolo esecutivo – il decreto ingiuntivo.
L’esecuzione forzata, che si può azionare solo in presenza di un idoneo titolo esecutivo, è invece la fase di tutela giurisdizionale; è il soddisfacimento, attuato in modo coattivo, del diritto del creditore nei confronti del debitore.
L’esecuzione forzata può essere distinta in:
- espropriazione forzata che consente di soddisfare il credito, contro la volontà del debitore, mediante una somma di denaro ricavata dalla vendita o dall’assegnazione di beni facenti parte del patrimonio del debitore;
- esecuzione forzata in forma specifica che consiste nel soddisfare il diritto del creditore mediante la consegna del bene o il compimento dell’attività alla quale il creditore aspira.
N.B. – per quanto riguarda i crediti nei confronti di società si veda anche la sezione relativa alla materia fallimentare