Separazione cosa fare e non fare

Vorresti separarti ma non hai ben chiaro come procedere? Ecco alcuni consigli dai nostri esperti su: separazione cosa fare e non fare.

Per separarsi legalmente è sempre consigliabile farsi assistere da un avvocato.

Separazione cosa fare e non fare

Separazione cosa fare e non fare

Separazione cosa fare e non fare

In genere i coniugi possono rivolgersi ad uno stesso avvocato chiedendogli di essere assistiti congiuntamente, oppure separatamente ciascuno può rivolgersi ad un proprio avvocato di fiducia, al quale conferire mandato per essere assistito nella separazione.

In questo secondo caso, saranno i due avvocati a mettersi in contatto fra loro ed a farsi portavoce delle richieste dei rispettivi clienti, al fine di discutere e concordare le condizioni di separazione.

Per separarsi in maniera quanto più “civile” possibile è necessario porsi con quel necessario distacco che consenta di valutare e considerare i reali aspetti critici della separazione (es.: affidamento e mantenimento dei figli) senza trascendere in ripicche inutili ed insulti gratuiti.

Un ulteriore suggerimento per gestire al meglio la litigiosità fra i coniugi è quello di tenere al di fuori della conflittualità i figli.

È sempre preferibile consultare un avvocato, anche quando la separazione è consensuale. Nessuno più di un professionista può indicare il modo corretto di muoversi e le varie procedure da seguire.

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Cosa fare per avviare una separazione

Per separarsi l’ordinamento italiano prevede la possibilità per i coniugi di scegliere strade diverse a seconda che la separazione sia pacifica e consensuale oppure conflittuale.

 

Separazione consensuale

La separazione consensuale è uno dei due modi per ottenere la separazione legale tra coniugi (l’altro è la separazione giudiziale).

Si chiama consensuale proprio perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che giungono ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull’affidamento dei figli nonché su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione.

Il consenso delle parti può essere originario se il ricorso è presentato da tutte e due le parti ma può anche essere successivo nel senso che la separazione può incominciare come giudiziale (ricorso di una sola parte) e poi divenire consensuale successivamente, di fatto sino all’udienza finale di precisazione delle conclusioni.

 

Negoziazione assistita

Viene portata avanti dalle parti, ognuna rappresentata da un proprio avvocato, che porta alla separazione consensuale. I tempi della negoziazione non possono essere inferiori a 30 giorni e superiori a 3 mesi. Una volta raggiunto l’accordo viene trasmesso alla Procura della Repubblica, il pubblico ministero verifica che risponda all’interesse delle parti e dei minori e l’autorizza. Ricevuta l’autorizzazione l’accordo viene trasmesso al Comune affinché l’ufficiale di stato civile annoti la separazione.

 

Separazione giudiziale

Se la separazione è “conflittuale” l’iniziativa può provenire da uno solo dei coniugi mediante deposito di un ricorso al Tribunale competente.

Il procedimento si svolge in due fasi distinte: la prima davanti al Presidente (fase presidenziale) che, dopo aver esperito un tentativo di conciliazione tra le parti, adotta i primi provvedimenti in via provvisoria (stabilisce di norma l’affidamento dei figli, il regime di visite e l’ammontare dell’assegno di mantenimento). La seconda fase è quella innanzi al Giudice Istruttore che si svolge come un normale processo civile, con le relative tempistiche (che possono dilatarsi in relazione all’attività istruttoria che viene svolta – es. consulenze psicologiche, numerosi esami testimoniali).